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CHE COSA DEVO SAPERE PER LAVORARE REGOLARMENTE IN ITALIA


I. IL DIRITTO DI SOGGIORNO IN ITALIA

 Quanto tempo posso restare Italia?

Avete il diritto di restare sul territorio italiano un periodo di massimo 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido.

Se oltrepassate questo periodo deve dimostrare che lavorate oppure che dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello stato.

II. ACESSO E ASSUNZIONE SUL MERCATO DI LAVORO

L’Italia ha aperto il mercato di lavoro per i cittadini romeni?

L’Italia ha previsto l’acceso libero sul mercato di lavoro per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico (colf) e di assistenza alla persona (badante), edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale ed anche per i casi previsti all’art. 27 del Testo Unico. L’accesso dei lavoratori autonomo e libero.

Come può essere assunto legalmente in Italia?

Per poter lavorare legalmente in Italia dovete:

- ottenere il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate;

- i datori di lavoro che vogliono assumere lavoratori romeni nei settori dove l’acceso sul mercato di lavoro è libero, devono trasmettere le lettere d’assunzione ai Centri d’Impiego ed agli istituti di protezione sociale (INPS ed INAIL), al meno un giorno prima l’inizio effettivo dell’attività;

- nel caso in quale l’assunzione si realizza in un settore d’attività dove l’acceso non e libero, il datore di lavoro deve richiedere il rilascio dell’nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura;

- il lavoratore deve richiedere l’iscrizione anagrafica presso il comune.

Non è possibile iniziare l’attività lavorativa prima del rilascio dell’nullaosta al lavoro per i settori dove l’acceso dei lavoratori romeni non e libero.

I documenti necessari per l’iscrizione all’anagrafe:

- un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità);

- un documento che attesti l’attività lavorativa svolta;

- il nullaosta al lavoro rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la prefettura locale, nel caso in quale per lo svolgimento dell’attività è necessario il rilascio di questo documento.

Per l’iscrizione dei lavoratori autonomi nel rispettivo registro basta presentare il certificato d’inscrizione alla Camera di Commercio oppure l’attestato per il pagamento dell’IVA rilasciato dalla sede locale dell’Agenzia delle Entrate.

Se svolgete una libera professione deve presentare l’attestato d’iscrizione nel rispettivo albo professionale.

Quale è la procedura che il datore di lavoro deve eseguire se la vuole licenziare?

 Un lavoratore non può essere licenziato senza un motivo giustificato, rispettivamente:

- gravi mancanze nel svolgimento dell’attività e nell’ compimento degli obblighi contrattuali;

- motivi giustificati risultati dalle esigenze di organizzazione e produzione della ditta.

Il datore di lavoro deve notificarle per iscritto il licenziamento, altrimenti non e valido. Entro 15 giorni, il lavoratore ha il diritto di richiedere per iscritto i motivi che hanno portato al suo licenziamento ed, entro 7 giorni dal momento in quale ha ricevuto la richiesta, il datore di lavoro e obbligato di rispondere.

In più, il datore di lavoro deve accordare un preavviso nei termini e le modalità previste nel contratto collettivo di lavoro settoriale, eccezione fanno le situazioni riguardanti i licenziamenti collettivi per una causa giustificata. Se non viene rispettata questa disposizione, il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore una somma uguale con quella che esso avrebbe ricevuto se avesse goduto del periodo di preavviso. Esso inizia nel momento in quale il lavoratore riceve la lettera di licenziamento ed ha una durata variabile regolamentata sempre tramite i contratti collettivi di lavoro al livello del settore.

Dopo la ricezione della lettera di licenziamento e possibile contestarla entro 60 giorni.

Quali sono le tape della conciliazione?

Le norme italiane prevedono due tape, una obbligatoria (conciliazione davanti ad una commissione competente) ed una facoltativa (conciliazione davanti ai rappresentanti sindacali ed patronali).

Quale è la procedura di conciliazione?

Per iniziare la procedura di conciliazione nel caso di un conflitto individuale di lavoro, deve essere trasmessa una comunicazione scritta alla Direzione Provinciale di Lavoro presso la quale esiste una commissione di conciliazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione per iscritto, entro 10 giorni la commissione convoca le parti per iniziare la procedura di conciliazione. Essa deve prendere una decisione entro 30 giorni dalla data in quale ha ricevuto la comunicazione scritta. Nel caso in quale la procedura di conciliazione ha esito positivo, viene rilasciato un verbale firmato dalle parti e dal presidente della commissione e che ulteriormente viene depositato alla registratura del tribunale di circoscrizione. Il giudice verifica l’autenticità del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo tramite un decreto.

Nel caso in quale è stata scelta la variante facoltativa di conciliazione e questa ha avuto esito positivo, il verbale deve essere registrato alla Direzione Provinciale di Lavoro da una delle parti. Il direttore oppure un suo rappresentante, dopo aver verificato la sua autenticità, lo trasmette al tribunale dove viene prelevato dal giudice che lo dichiara esecutivo tramite un decreto.

Se la conciliazione è fallita, viene elaborato un verbale in quale vengono indicati i motivi che hanno portato al fallimento. Entro 5 giorni la Direzione Provinciale di Lavoro rilascia alle parti una fotocopia del verbale e si passa alla seguente tappa nel caso dei conflitti individuali di lavoro: il tribunale.

In questo caso, se viene provata la colpevolezza del datore di lavoro, il giudice emette una sanzione in base alla dimensione della ditta. Il giudice richiederà il reinserimento al lavoro del lavoratore ed obbligherà il datore di lavoro di pagare i danni, nel caso delle ditte di dimensioni medie e piccole. Il lavoratore può rinunciare alla sua reintegrazione al lavoro in cambio di una somma di compensazione per il danno provocato. Una richiesta del genere deve essere presentata entro 30 giorni dalla emissione della sentenza. Dobbiamo sottolineare il fatto che, nel caso delle ditte di piccole dimensioni, le sanzioni emesse dal giudice sono meno gravi. In questo caso, il datore di lavoro può decidere tra il reinserimento al lavoro del ex dipendente oppure il pagamento di una somma di compensazione, stabilita dal giudice.

Quali sono le categorie di lavoratori alle quali non viene applicata la procedura di conciliazione?

Le seguente categorie di lavoratori possono essere licenziate tramite un semplice preavviso: lavoratori con più di 60 anni e che hanno i requisiti per il pensionamento ed i lavoratori che svolgono servizi domestici. Fanno, altrettanto, eccezione i lavoratori che si trovano nel periodo di prova ed il personale dirigente.

Quando è vietato il licenziamento?

Ė vietato il licenziamento delle donne per gravidanza e per matrimonio. Quando una donna é licenziata per matrimonio, ha il diritto di contestare il licenziamento anche dopo 60 giorni della comunicazione. Quando unna donna é licenziata per gravidanza, ha il diritto di contestare in 90 giorni della comunicazione. Ė vietato il licenziamento della donna durante la gravidanza, partire dall’inizio fino quando il figlio compie un anno di vita, oppure nel caso del decesso del figlio o dell’aborto spontaneo, fino a 3 mesi.

Che cosa devo fare se desidero dimissionare?

Potete presentare le dimissioni senza fornire nessuna giustificazione, rispettando soltanto l’obbligo del preavviso. Il modulo di dimissioni deve essere compilato online (www.lavoro.gov.it/MDV). Vi potete rivolgere alle Direzioni Provinciali del Lavoro, Direzione Regionale del Lavoro di Aosta, Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Servizi Uffici Provinciali del Lavoro della Regione Siciliana, Centri per l'Impiego, Comuni, Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Istituti di Patronato.

* Dovete presentare il modulo compilato al datore di lavoro. Il modulo è valido per 15 giorni.  La dimissione é considerata nulla se non viene utilizzato l’apposito modulo.

III. IL LAVORO NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

Quale documento regolamenta lavoro nel settore dell’edilizia?

Il lavoro nel settore dell’edilizia, in Italia, é regolamentata tramite i seguenti contratti nazionali di lavoro al livello di settore: industria, industria leggera, cooperative e artigianato. I contratti di lavoro fanno riferimento ai diritti e alle obbligazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L’orario di lavoro normale e le straordinarie

Si considera lavoro straordinario, il lavoro eseguito oltre 8 ore al giorno, rispettivamente 40 ore settimanali, senza eseguire più di 2ore ogni giorno e 250 ore annualmente. 

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario sono le seguenti: 35% (lavoro straordinario diurno) 45% (lavoro festivo).Il Sabato non é considerato giorno festivo.

Trattamento in caso di malattia

In caso di malattia, il lavoratore é obbligato di trasmettere entro 48 ore dall’inizio della malattia, all’azienda oppure al INPS competente un certificato medico in originale rilasciato dal medico di famiglia attestante la durata del ricovero.

I certificati devono essere trasmessi personalmente, o inviati attraverso lettera raccomandata AR, conservando una fotocopia del originale. In caso di malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di nove mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.

L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso  tale periodo, l'impresa  può licenziare l'operaio 

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa è obbligata a erogare lo stipendio al lavoratore, a versare i contributi a INPS e a Cassa Edile.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 7 giorni l'operaio non sarà retribuito nel primo e nel terzo giorno.

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro è obbligatorio informare il capocantiere che dovrà accompagnare urgentemente il lavoratore al più vicino posto di pronto soccorso.

In caso di infortunio sul lavoro, l’azienda è obbligata a conservare il posto di lavoro dell’operaio fino a quando dura l’inabilità temporanea, al contrario del caso di malattia.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio  l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio lo stipendio per tutto il periodo indennizzato da INAIL (anche per le domeniche), e di versare alla Cassa Edile i contributi a suo carico, il resto essendo supportato da INAIL.

In caso di prolungazione del concedo di malattia, il certificato medico deve essere spedito o presentato all’azienda o all’INAIL competente.

In seguito ad un infortunio, per poter cominciare il lavoro, il lavoratore é obbligato di presentarsi nel cantiere essendo munito del certificato dell’infortunio che attesta la sua guarigione ed il quale viene rilasciato normalmente da INAIL o dal suo medico curante.

Cassa Edile di Mutualità e Assistenza

La Cassa Edile è un Ente contrattuale gestito pariteticamente dai rappresentanti degli Imprenditori e dei Sindacati di categoria dei lavoratori edili Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL e svolge la sua attività quale parte integrante del settore edile.

La Cassa Edile rappresenta uno strumento che non solo garantisce ai lavoratori la continuità dei trattamenti contrattuali, ma consente anche di realizzare un'ampia serie di prestazioni a favore degli iscritti.

La Cassa Edile fornisce ai lavoratori assunti in aziende di costruzioni industriali e artigianali una serie di prestazioni che li garantisce un trattamento salariale simile a quello dei lavoratori di altri settori industriali.

Cassa edile è finanziata da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori calcolato in base a una percentuale sullo stipendio.

IV.  LA PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI ROMENI

In Italia, la pensione è regolamentata quanto segue:

hanno diritto alla pensione di anzianità coloro che hanno raggiunto il requisito di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dalla loro età;

  • hanno diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le donne che hanno compiuto 60 anni e gli uomini che hanno compiuto 65 anni (uomini), qualora risultino assicurati almeno per 5 anni di contribuzione effettiva, nonché coloro che raggiungono il solo requisito di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

I contributi da riscatto dei periodi di studio risultano utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 40 anni di assicurazione per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.  

Quando compierete i requisiti per il pensionamento in Italia, se avete la residenza in questo paese, dovere rivolgervi al Ufficio territoriale INPS per presentare la domanda di pensione.

Se avete lavorato legalmente in Italia per un periodo di tempo e desiderate rientrare in Romania, non potete chiedere il rimorso dei contributi şi previdenza sociale pagati in Italia. Il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Romania e in Italia, quando vera calcolata la pensione.

I contributi versati al sistema di previdenza sociale

La quantità dei contributi di previdenza sociale (pensione, disoccupazione, maternità, malattia, etc.) versati in Italia sono diversi per ogni settore di attività, tipologia dell’attività svolta e la dimensione dell’azienda. Il pagamento dei contributi di previdenza sociale viene realizzato dal datore di lavoro, il quale evidenza sulla busta paga i percentuali a carico dal lavoratore.

Nel settore agricolo la percentuale dei contributi di previdenza sociale variano anche in funzione dell’area territoriale ove si svolge l’attività.

 Per poter godere in Romania del riconoscimento dei periodi di versamento al sistema di previdenza sociale di Italia, dovete rivolgervi alle Case Territoriali di Pensioni e Altri Diritti di Previdenza Sociale e alle Agenzie Territoriali per l’Occupazione della Forza di Lavoro competente nell’area dove avete la residenza. 

V. DOVE POSSO RIVOLGERMI SE NON SONO STATI RISPETATI I MIEI DIRITTI DI LAVORO?

I cittadini romeni che lavorano in Italia, i quali diritti non sono stati rispettati possono rivolgersi all’Ispezione di Lavoro presso la Direzione Provinciale di Lavoro competente nell’area dove svolgono la loro attività, tanto direttamente, quanto tramite altre istituzioni/organizzazioni.

Per visualizzare l’indirizzo, il numero di telefono o fax dell’Ispezione di Lavoro competente dal punto di vista territoriale potete visualizzare il sito del Ministero del Lavoro e della Providenza Sociale:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/UfficiTerritoriali/

Le istituzioni/organizzazioni che hanno un ruolo di interfaccia tra il lavoratore romeno e l’Ispezioni di Lavoro italiana, quando i diritti dei lavoratori romeni non sono stati rispettati, sono:

 - Ambasciata di Romania in Italia, L’Ufficio dell’Addetto di Affari Sociali e Lavoro, Via Nicolo Tartaglia, tel: 0039.068.073.082, 0039.06.806.87.777/ int. 162; fax: 0039.06.808.49.95, e-mail: anita.cristea@roembit.org; mirela.diaconescu@roembit.org

In Romania, i lavoratori possono rivolgersi alle seguenti istituzioni:

Agenzia Nazionale per l’Occupazione della Forza di Lavoro

Strada str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti, web site: www.anofm.ro, e-mail: mass.media@anofm.ro

- Direzione Tutela diritti cittadini romeni che lavorano all`estero

- web site: www.muncainstrainatate.anofm.ro,

- tel: 021- 303.98.32, e-mail: dprs@ajofm.anofm.ro

Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità

 -Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sect. 1, Bucureşti

 -tel: 021- 313.62.67; 021- 315.85.56

 -e-mail: relatiicupublicul@mmssf.ro

Ministero degli Interni e della Riforma Amministrativa

- Piata Revoluţiei nr.1 A, sect, 1, Bucureşti

- telefon:021.315.86.16, 021.314.10.50

- e-mail: petitii@mai.gov.ro

Agenzia Nazionale contro la Tratta delle Persone

- str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, Bucureşti,

- tel: 021- 311.89.82, fax: 021- 319.01.83,

- e-mail: anitp@mai.gov.ro

Ispezione del Lavoro

- Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucureşti

- telefon: 021.302.70.53

reclamatii@inspectmun.ro

Ministero Affari Esteri

- str. Aleea Alexandru nr. 31, sect. 1, Bucureşti

- tel: 021- 319.21.08; 021- 319.21.25

- fax: 021- 319.68.62

- e-mail: opinia_ta@mae.ro


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Ultima actualizare: 2010-09-01


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